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Invio spese sanitarie - 730 Precompilato

Domande frequenti

FAQ - Domande frequenti


Le risposte alle domande più frequenti sull’invio dei dati di spesa sanitaria ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi.
Fonte: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie

Come faccio a registrarmi e/o accreditarmi al Sistema TS?

Sul portale Sistema TS vengono rese disponibili le funzioni per la richiesta delle credenziali di accesso al Sistema TS per i titolari delle “strutture autorizzate”, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del DM 2 agosto 2016.

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Quali sono i termini per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS?

Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino.

Chi è tenuto all'invio dei dati?

Oltre ai soggetti obbligati dall’anno 2015 (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) e quelli obbligati dall’anno 2016  (strutture autorizzate ai sensi dell’ articolo 8-ter Dlgs 502/1992  e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 70, comma 2, Dlgs193/ 2006, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica), a partire dal 2019 sono tenuti all’invio dei dati di spesa sanitaria privata anche:

  • Le strutture della sanità militare;
  • La farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
  • Gli iscritti all’albo dei biologi;
  • Gli iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018:
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • Tecnico audiometrista;
    • Tecnico audioprotesista;
    • Tecnico ortopedico;
    • Dietista;
    • Tecnico di neurofisiopatologia;
    • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • Igienista dentale;
    • Fisioterapista;
    • Logopedista;
    • Podologo;
    • Ortottista e assistente di oftalmologia;
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • Terapista occupazionale;
    • Educatore professionale;
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • Assistente sanitario.

Le strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche etc..), hanno l’obbligo dell’invio dei dati ai sensi del DM 2 agosto 2016?

Tali strutture non sono tenute all’invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (s.r.l., stp ecc) il cui rappresentante legale è un medico veterinario, hanno obbligo di comunicare i dati?

Le strutture da lei citate non hanno l’obbligo in quanto non rientrano tra coloro che sono autorizzate ai sensi del 8 ter della legge 502 del 1992. Comunque essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario lo stesso ha facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento, la Partita Iva della Società di cui egli è rappresentante legale (stessa risposta della Faq : Con quale modalità invia lo studio associato di medici?).

Le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società il cui rappresentante legale non è un medico veterinario, qualora fossero obbligate alla trasmissione dei dati, quale procedura devono seguire per la richieste delle credenziali?

Non hanno obbligo di invio.

Ottici e parafarmacie (registrati con propria Partita IVA presso l’elenco del Min. salute) le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino o fattura\ricevuta fiscale avente Partita IVA diversa (ad esempio quella dell’ipermercato o supermercato), hanno l’obbligo di invio dei dati?

Considerato che la norma pone l’obbligo solo agli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 e agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e che il documento fiscale deve essere emesso dai medesimi soggetti, tali strutture non sono tenute all’invio dei dati in quanto il soggetto che emette lo scontrino o fattura\ricevuta fiscale non risulta essere ricompreso negli elenchi del Ministero della salute.

Qualora un supermercato o ipermercato abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all’interno della propria struttura, è chiamato anch’esso all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per vendite di prodotti potenzialmente detraibili (es. apparecchi aerosol o pannoloni)?

Il supermercato o ipermercato che abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all’interno della propria struttura, non è tenuto all'invio dei dati delle spese sanitarie in quanto non rientra tra i soggetti tenuti alla trasmissione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014, né ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016.

Quali dati inviare?

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Dove si reperiscono i dati da inserire nella sezione Proprietario del file xml per l’invio del web service asincrono?

Se si tratta di una persona fisica (Medico/Odontoiatra, Psicologo, Infermiere, Ostetrico/a, Tecnico Radiologo, Veterinario) i campi della sezione Proprietario si devono compilare nel seguente modo:

  • codiceRegione: non impostato;
  • codiceAsl: non impostato;
  • codiceSSA: non impostato ;
  • cfProprietario: impostato con il codice fiscale della persona fisica.

 

Nel caso di strutture autorizzate ai sensi all’art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, soggetti di cui all’art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, parafarmacie e ottici, la sezione Proprietario del file Xml va compilata con l'informazione Codice Proprietario, reperibile accedendo alla sua Area Riservata, e selezionando il link "Profilo utente" e poi "Stampa pincode".

Selezionando l'icona del documento pdf viene visualizzato, tra l'altro, il Codice Proprietario:

Esempio di CODICE PROPRIETARIO:xxx-yyy-zzzzzz

  • codiceRegione: xxx;
  • codiceAsl: yyy;
  • codiceSSA: zzzzzzz;
  • cfProprietario: impostato con il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto le credenziali (titolare o legale rappresentante).

 

Come inviare i dati di spesa sanitaria?

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

  1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line).
  2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
  3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

 

Come verificare l’esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?

Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.

In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal Sistema TS i dati contenuti nei file scartati.

Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.

È possibile delegare un soggetto terzo all’invio dei dati?

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?

La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

Con quale modalità invia lo studio associato di medici chirurghi e di odontoiatri (decreto 31 luglio 2015) o di iscritti agli albi professionali (decreto 16 settembre 2016)?

Per lo studio associato, l’invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all’albo, indicando la partita IVA dello studio.

Con quali modalità inviano i dati delle spese sanitarie i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2014 e dal decreto MEF 1° settembre 2016, che non sono titolari di partita IVA?

A partire dalle spese relative al 2018, i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2014 e dal decreto MEF 1° settembre 2016, che non sono titolari di partita IVA, inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria con le modalità di seguito descritte:

• le strutture autorizzate non titolari di partita IVA in quanto Onlus oppure in quanto domiciliate nei comuni di Livigno (SO) o Campione d’Italia (CO) indicano, in luogo della partita IVA, il codice fiscale numerico, che il sistema accoglierà tenendo conto del domicilio fiscale del soggetto.

• gli iscritti all’albo dei medici non titolari di partita IVA perché svolgono prestazioni occasionali oppure in quanto domiciliati nei comuni di Livigno (SO) o Campione d’Italia (CO) accedono al Sistema TS con le proprie credenziali e, nella funzione on line di Gestione spese sanitarie/Gestione Partita iva, si configurano come soggetti senza partita IVA. Il Sistema TS genera un codice di undici caratteri numerici che il medico può utilizzare in luogo della partita IVA nel tracciato d’invio ove previsto.

Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?

No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l’accreditarsi al sistema TS.

I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?

Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica.

Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?

Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia “altre spese” (codice AA).

Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015 e del 2 agosto 2016.

Le spese relative a fatture per l’emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l’impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria?

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all’emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “SR”, a prescindere dall’applicazione dell’Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.

Nel caso dell’attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?

Le spese relative agli interventi e ai trattamenti di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “IC”. Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera.

Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS?

L'art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase:

"Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015"

Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall’assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell’anno di emissione della fattura?

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”. I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.

Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno 2016, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2017, la spesa sanitaria non va trasmessa tra quelle relative al 2016.

Come vanno inviate spese sostenute da Assicurazioni o Fondi per conto del cittadino?

Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall’assicurazione, si atteggia come una mera modalità di liquidazione.

I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest’ultimo risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la parte direttamente pagata dall’assicurazione.

Pertanto, fermo restando il “criterio di cassa”, le spese sanitarie, ancorché pagate dall’assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria. Sempre secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate, assume rilievo determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in nome e per conto dell’assistito beneficiario della prestazione sanitaria.

Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all’Agenzia delle entrate. Per approfondimenti si veda il documento: Fatture con Pagamento anno successivo.

Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all’interno di studi associati o Srl?

Gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura?

L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

Come va trasmesso un documento attestante una spesa pagata sia in contanti che in modo tracciato?

Se una prestazione sanitaria viene pagata dal cittadino in parte in contanti in e in parte modo tracciato, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come “non tracciato” (pagamentoTracciato= NO).

Coma va trasmesso un documento di spesa attestante un pagamento totalmente tracciato ad eccezione della quota relativa al bollo?

Se il pagamento di una prestazione sanitaria è avvenuto con metodi tracciabili fatta eccezione per l’imposta di bollo, versata invece in contanti, l’erogatore può comunicare solo l’importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa come pagamentoTracciato = SI. Tale scelta va nella direzione di favorire il contribuente, tenendo conto che l’importo del bollo è sicuramente minimo rispetto al totale della prestazione sanitaria; se infatti l’intero importo venisse trasmesso come "non tracciato" perché il solo bollo è stato pagato in contanti, il contribuente non trovando la spesa in detrazione nella sua dichiarazione precompilata, sarebbe costretto a modificarla e ad inserire la quota detraibile della spesa.

Con riferimento alla tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie, quali sono i dati che un operatore sanitario, obbligato all’invio, deve trasmettere al Sistema TS?

Tenuto conto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, che prevede che i dati delle spese sanitarie e veterinarie, forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema TS, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con modalità di pagamento tracciabili, nonché del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 19 ottobre 2020, che stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, si precisa che gli operatori sanitari devono trasmettere al Sistema TS tutti i dati delle spese sanitarie e veterinarie indicando se la relativa spesa sia stata sostenuta con strumenti di pagamento tracciabili o non tracciabili. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020 (ossia per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale).

Come tratta il Sistema TS le spese pagate nel 2020 inviate con il tracciato valido per l’invio delle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021?

Il nuovo tracciato riguarda i pagamenti sostenuti dai cittadini a partire dal 1 gennaio 2021: sul tracciato i campi aggiuntivi sono stati definiti non obbligatori proprio per consentire la retro-compatibilità con le spese 2020. Le spese 2020 andrebbero inviate con il vecchio schema, ma se inviate con il nuovo, il Sistema TS non terrà conto dei campi aggiuntivi

Come tratta il sistema TS le spese pagate nel 2021 inviate con tracciato valido per l’invio delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020?

Il nuovo tracciato riguarda i pagamenti sostenuti dai cittadini a partire dal 1 gennaio 2021: le spese 2021 devono essere inviate con il nuovo schema. Almeno per i primi 3 mesi del 2021, il Sistema TS acquisisce comunque i documenti di spesa validi inviati con il tracciato non aggiornato e restituisce apposita segnalazione di mancato adeguamento.

Quali sono i nuovi campi previsti dal DM 19/10/2020?

I campi introdotti dal decreto sono relativi alle seguenti informazioni:

  • pagamento tracciato (già previsto per le spese 2020)
  • tipo di documento (per distinguere fattura da documento commerciale)
  • flag opposizione (per inviare il documento anche in presenza di opposizione da parte del cittadino); se il flag è impostato a 1, il codice fiscale del cittadino deve essere assente; in caso contrario, il documento è scartato.
  • aliquota e natura IVA: campi impostati in alternativa

Come va impostato il campo "Natura"?

Per il documento commerciale (scontrino e ricevuta fiscale) il campo "Natura" è da due caratteri e assume i valori da N1 a N6. Per la fattura, il campo va da 2 a 4 caratteri e assume i valori da N1 a N7 con i relativi sottocodici, ove previsti.

Quali sono le nuove scadenze per l’invio dei dati di spesa 2021?

Sebbene l’art.7 imponga nuovi termini per la trasmissione dei dati di spesa, per l’anno 2021 resta valida la logica di cassa che prevede come discriminante la data di pagamento. Saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione. I documenti inviati oltre il mese successivo alla data di pagamento, sebbene accolti, saranno comunque oggetto di segnalazione.

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