FAQ - Domande frequenti
Strutture autorizzate accreditate parafarmacie e ottici
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Tali strutture non sono tenute all’invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
Le strutture da lei citate non hanno l’obbligo in quanto non rientrano tra coloro che sono autorizzate ai sensi del 8 ter della legge 502 del 1992. Comunque essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario lo stesso ha facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento, la Partita Iva della Società di cui egli è rappresentante legale (stessa risposta della Faq : Con quale modalità invia lo studio associato di medici?).
Non hanno obbligo di invio.
Considerato che la norma pone l’obbligo solo:
- agli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004
- agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che risultano iscritti in Anagrafe Tributaria con codice attività Ateco 2007 - 47.78.20 – “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”
e considerato che il documento fiscale deve essere emesso dai medesimi soggetti, tali tipologie di strutture non devono procedere all’invio dei dati in quanto il soggetto che emette lo scontrino o fattura\ricevuta fiscale non risulta avere i requisiti di cui ai punti precedenti.
Il supermercato o ipermercato che abbia la stessa ragione sociale della parafarmacia o ottico presente all’interno della propria struttura, non deve procedere all'invio dei dati delle spese sanitarie in quanto non rientra tra i soggetti tenuti alla trasmissione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2014, né ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016 e successive modificazioni.
Sebbene prevista dal DM del 16 settembre 2016, tale tipologia di spese si riferisce in realtà a prestazioni analitiche di prima istanza che possono essere erogate esclusivamente presso le farmacie e non presso le parafarmacie. Riferimenti normativi:
- L. 69/09, D.Lgs. 153/2009 e decreti ministeriali attuativi;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 6 6/2017);
- D.Lgs. n. 153 del 2009 (articolo 1, comma 2, lettere d) e il successivo decreto ministeriale di attuazione del 16 dicembre 2010.
Tali soggetti possono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata 730, adottando come codifica del campo “Tipo Documento” il valore D = Documento commerciale in quanto, al di là della terminologia tecnica, deve essere intesa come un codifica convenzionale volta a ricomprendere tutte le ipotesi in cui viene rilasciato all’assistito un “documento fiscale”, diverso dalla fattura.
Al fine di permettere all’Agenzia delle entrate la corretta indicazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata, occorre distinguere analiticamente in fattura le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell’assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo. In tal modo le spese sanitarie verranno trasmesse secondo le tipologie evidenziate negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015, del 2 agosto 2016 e del 19 ottobre 2020, mentre le spese non sanitarie con la tipologia “altre spese” (codice AA).
Qualora, invece, non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie, le quote di spese sanitaria in fattura vanno determinate applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali, come chiarito anche dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2017, nonché nella Risoluzione sempre dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2018.
Come specificato nei documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 24 del 7 luglio 2022): “le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche. L’obbligo di pagamento tracciato per tali spese sussiste solo se le prestazioni sono eseguite da strutture private non accreditate al SSN. Le spese per i predetti tamponi o test eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti, atteso che le farmacie - sia pubbliche sia private - operano in regime di convenzionamento con il SSN”.
Pertanto, per consentire il corretto trattamento della spesa di cui trattasi ai fini della dichiarazione precompilata, occorre che la stessa sia trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria con le seguenti codifiche:
AD ovvero “Acquisto o affitto di dispositivo medico CE” se i dati sono trasmessi dalle farmacie pubbliche e private;
SR ovvero “Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. (…)” se i dati sono trasmessi da strutture diverse dalle farmacie pubbliche e private.