Fattura Elettronica Sanitaria: Il Divieto Diventa Permanente
Una recente novità legislativa ha messo un punto fermo su una questione che interessa da vicino tutti gli operatori sanitari: il divieto di emettere fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie fornite a persone fisiche è diventato permanente.
Questa decisione, ufficializzata con un decreto correttivo sugli adempimenti tributari, elimina la natura transitoria della norma in vigore dal 2019, rendendo definitiva una pratica già consolidata. Vediamo insieme cosa significa questo per la tua attività professionale.
A Chi Si Applica il Divieto?
Il divieto ha una portata ampia e non lascia spazio a dubbi. Riguarda tutti gli operatori sanitari che effettuano prestazioni verso persone fisiche (pazienti privati), e si applica in due casi principali:
- soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS): medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, e in generale tutti i professionisti che comunicano i dati per la dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica via SdI per queste operazioni.
- soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS): anche le categorie di professionisti sanitari che non hanno l'obbligo di comunicare i dati al STS sono comunque soggette al medesimo divieto quando fatturano a persone fisiche.
In sintesi, nessuna prestazione sanitaria a favore di persone fisica deve transitare per il Sistema di Interscambio.
Come fatturare correttamente?
Per tutte le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, le uniche modalità di fatturazione corrette restano quelle tradizionali:
- Fattura cartacea: Il classico documento consegnato a mano o spedito al paziente.
- Fattura in formato PDF inviato direttamente al paziente tramite canali come l'e-mail, senza alcun passaggio dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo, infine, che il suddetto divieto di fattura elettronica presuppone e conferma l'obbligo di inviare al Sistema Tessera Sanitaria tutte le fatture emesse per prestazioni sanitarie a persone fisiche private.
Le Ragioni Dietro una Scelta Definitiva
La motivazione principale alla base di questa scelta è la tutela della privacy e la protezione dei dati personali sensibili dei pazienti. Sebbene il Garante della Privacy avesse in passato dato un parere favorevole a una soluzione tecnica per l'e-fattura sanitaria (prevista per il 2026), che avrebbe escluso i dati sensibili dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, il Governo ha optato per una strada diversa. La relazione illustrativa del decreto chiarisce che la decisione è stata presa anche per evitare "onerosi investimenti infrastrutturali", sia per l'Amministrazione finanziaria che per gli stessi operatori sanitari, che avevano infatti richiesto una proroga del divieto.
Criticità
La questione sanzioni: Rimane ancora da chiarire in modo definitivo il profilo sanzionatorio per chi, per errore, dovesse emettere una fattura sanitaria elettronica via SdI. Sebbene esistano sanzioni generali per l'errata fatturazione, un intervento specifico su questa casistica sarebbe auspicabile.
In conclusione, il quadro normativo è ora chiaro e stabile: la protezione dei dati sanitari prevale sulla completa digitalizzazione del ciclo di fatturazione. Per i professionisti del settore, questo significa continuare con le prassi consolidate, prestando sempre la massima attenzione a non inviare fatture sanitarie B2C al Sistema di Interscambio.
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